I coltelli e la legge
In base alla Legge 18 aprile 1975, n. 110 tutte le lame, da cucina, da lavoro, temperini, coltelli da caccia, da campeggio, spade prive di filo ecc. compreso le asce, sono i considerate armi improprie e possono essere acquistate e detenute senza formalità, ma il porto, essendo queste armi “atte all’offesa”, può avvenire solo per giustificato motivo (art.4 L. 110/75), anche se si dovesse trattare di un temperino con una lama da 2 cm.
Per giustificato motivo deve intendersi quello scopo del tutto lecito, ma purtroppo non sempre abituale per cui il coltello o lo strumento da taglio, viene portato con se dal cittadino durante lo svolgimento di attività nelle quali se ne possa ravvisare una qualche utilità.
Il trekking, la pesca, la caccia, il campeggio, sono considerati giustificati motivi, per svolgere i quali viene concesso il porto del coltello, sempre che non si tratti di un arma propria.
Per ciò che riguarda il trasporto, dovrebbero pertanto bastare le precauzioni di tenere il coltello assolutamente non pronto all’uso, magari impacchettato, in modo tale che sia evidente la volontà e l’intenzione di non volersene servire durante il trasporto.
La legge prevede inoltre che la collezione di coltelli, non appartenenti alla categoria “armi comuni proprie”, è libera e che, non essendone previsto un numero massimo detenibile, non è prevista neppure una particolare licenza di collezione per tali armi.